Consiglio di Stato, Sezione III, 29 ottobre 2020
Autore: La Redazione - Pubblicato il 8 novembre 2020
[A] Sull’idoneità del punteggio numerico ad operare alla stregua di una sufficiente motivazione. [B] Se la mancata determinazione nella legge di gara dei costi della manodopera osti alla formulazione delle offerte ed alla loro valutazione di congruità. [C] Se la valutazione della congruità del costo della manodopera debba essere effettuata in rapporto alle specificità del singolo appalto. [D] Se il subappalto dichiarato possa essere oggetto di verifica di congruità. [E] Se a seguito delle illegittimità accertate in sede giudiziale occorra comunque procedere alla riedizione del procedimento di verifica dell’anomalia.
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE